di Lucia Izzo – Il deposito telematico degli atti si ritiene perfezionato nel momento viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC. Da quel momento non sarà possibile per il cancelliere rifiutare la ricezione per irregolarità fiscale ai sensi dell’art. 285 Testo Unico Spese di Giustizia. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 5372/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un cittadino nigeriano contro il provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, poiché non tempestiva, l’impugnazione da lui proposta contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale gli aveva negato la protezione territoriale. Rifiuto per mancanza marca da bolloLe novità del processo civile telematicoLa RAC perfeziona il…