I lavoratori assenti per malattia hanno l’obbligo di rimanere reperibili presso il proprio domicilio per un’eventuale visita medica di controllo, comunemente nota come visita fiscale. Questo accertamento, gestito dall’INPS, ha lo scopo di verificare l’effettivo stato di salute del dipendente. L’obbligo di reperibilità non copre l’intera giornata, ma è limitato a specifiche fasce orarie che variano a seconda del settore di impiego, pubblico o privato.
Orari di reperibilità per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori del settore pubblico, le fasce orarie di reperibilità sono più ampie e coprono sette ore complessive nell’arco della giornata. L’obbligo è valido per tutti i giorni della settimana, inclusi sabati, domeniche e festività.
- Mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Durante questi orari, il dipendente pubblico in malattia deve assicurarsi di essere presente all’indirizzo comunicato nel certificato medico per consentire l’eventuale controllo.
Orari di reperibilità per i dipendenti del settore privato
Anche per i lavoratori del settore privato l’obbligo di reperibilità è attivo sette giorni su sette, compresi weekend e festivi. Tuttavia, le fasce orarie sono più ristrette rispetto al settore pubblico, per un totale di quattro ore al giorno.
- Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00
È fondamentale rispettare questi orari per non incorrere in sanzioni economiche e disciplinari.
Quando è possibile essere esonerati dall’obbligo di reperibilità
Esistono specifiche condizioni di salute che possono esonerare il lavoratore dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. L’esonero deve essere espressamente indicato dal medico curante nel certificato di malattia. I principali casi di esenzione includono:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- Stati patologici legati a una situazione di invalidità civile riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
- Infortuni sul lavoro certificati dall’INAIL.
- Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
Assenza giustificata durante le fasce di reperibilità
Anche se non si rientra nei casi di esonero, è possibile assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per motivi validi e documentabili. L’assenza deve essere comunicata preventivamente al datore di lavoro, fornendo, se possibile, la relativa documentazione giustificativa.
Motivi di assenza considerati validi
Tra le cause che possono giustificare un’assenza rientrano:
- Necessità di sottoporsi a visite mediche, terapie o accertamenti specialistici che non possono essere eseguiti in orari diversi.
- Cause di forza maggiore che rendono indispensabile l’allontanamento dal domicilio (ad esempio, un’emergenza improvvisa).
- Situazioni che richiedono la presenza del lavoratore altrove, come l’assistenza a un familiare in ospedale durante gli orari di visita consentiti.
Cosa succede in caso di assenza ingiustificata
Se il medico fiscale non trova il lavoratore al domicilio indicato durante le fasce di reperibilità e l’assenza non è giustificata, si va incontro a conseguenze sia economiche che disciplinari. Il medico lascia un avviso con l’invito a presentarsi a una visita di controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo.
Le sanzioni economiche previste dall’INPS sono:
- Perdita totale dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza.
- Riduzione del 50% dell’indennità per il periodo di malattia successivo al decimo giorno.
Oltre alle sanzioni dell’INPS, il datore di lavoro può avviare un procedimento disciplinare che, a seconda della gravità del caso e di eventuali recidive, può portare a sanzioni conservative o, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa.
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