di Annamaria Villafrate – La sentenza n. 93/2019 (sotto allegata) del C.N.F rigetta il ricorso di due avvocati responsabili e quindi sospesi dall’attività dal C.O.A di appartenenza, per aver inviato una lettera a un soggetto con cui hanno offerto prestazioni professionali di assistenza per il ricorso previsto dalla legge Pinto e per aver fatto contattare il soggetto dalla segretaria per informarlo della rinuncia al mandato da parte del suo difensore.
Per il Cnf, così come dispone il codice deontologico, è vietato offrire, direttamente o per interposta persona le propri prestazioni professionali al domicilio degli utenti: Responsabili gli avvocati che cercano di “accaparrare” clienti Per gli avvocati sospesi la condotta contestata è prescrittaSanzione per accaparramento della clientel…