di Lucia Izzo – L’art. 600-ter del codice penale, rubricato “Pornografia minorile” e introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 della L. 269/1998, punisce severamente una serie di condotte che coinvolgono i minori. L’intervento del legislatore, a tutela della libertà e integrità fisica e psichica dei minorenni, si è reso ancor più indispensabile alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni che hanno coinvolto anche le tecnologie di comunicazione.Reato di pornografia minorile: l’art. 600-ter c.p.Cosa si intende per materiale pedopornografico?Il bene giuridico tutelatoSoggetti attivi e passivi del reatoElemento oggettivo del reatoGiurisprudenza sul reato di pornografia minorileReato di pornografia minorile: l’art. 600-ter c.p.[Torna su]La norma trova posto nel Titolo XII, Capo III, tra i…

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