Ecco cosa bisogna fare e quale procedura occorre seguire se si vuole “mancare” al fatidico appuntamento del Canone in Bolletta.

Il canone televisivo in Italia (o impropriamente canone Rai) è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano.

Canone RAI

Il tributo è nominale e il soggetto obbligato è il detentore, cioè è intestato al detentore dello o degli apparecchi televisivi. Il canone è unico e copre tutti gli apparecchi televisivi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare anagrafico (cioè quello risultante dallo stato di famiglia).

Chi lo paga?

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Non ha importanza la proprietà dell’apparecchio, se questo sia in comodato oppure si trovi in una casa in affitto.

Non è discriminante nemmeno la cittadinanza: al tributo sono soggetti anche gli stranieri, turisti compresi, i quali potrebbero essere tenuti anche alle operazioni doganali relative all’importazione, ancorché temporanea, degli apparecchi.

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Quanto si paga?

L’importo del canone per l’intero anno 2019 è pari a 90 euro. Nel caso particolare in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre l’importo del canone è di 45,94 euro, come indicato nella tabella 1 riportata a pagina 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016.

Il canone in bolletta canone-rai-bolletta

Con la legge di stabilità 2016 il canone ordinario è addebitato sulle bollette dell’energia elettrica dell’abitazione principale del nucleo familiare.

La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.

In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili.

La dichiarazione di non detenere apparecchi deve essere tassativamente resa nelle forme previste dalla legge, ha validità per l’anno in cui è presentata ed espone a responsabilità penale in caso di mendacità.

Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L’importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce.

Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi.

Presupposti per Esenzione Canone RAI

La normativa prevede che sono esonerati dal canone RAI i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, il limite di reddito è passato da 6.713,98 a 8.000 (si fa riferimento ai redditi dichiarati all’anno precedente).

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.

Cosa deve fare chi vuole essere esentato?

Chi ritiene di non dover pagare il Canone Rai inserito nella bolletta della luce deve attivarsi effettuando un’apposita comunicazione. Come da relativo fac-simile che andrà spedita, con raccomandata a.r., all’Agenzia delle Entrate di Torino. O in alternativa consegnandola direttamente all’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo di propria residenza.

Nella dichiarazione andrà indicata la causa per cui non si è tenuto al versamento del Canone Rai, causa che potrebbe consistere, per esempio, in una delle seguenti ipotesi:

  • soggetto titolare di esenzione dal pagamento del Canone Rai (persona con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 8.000,00 euro annui, non convivente con altri soggetti);
  • versamento già eseguito dall’altro coniuge o convivente;
  • nelle case date in locazione qualora l’utenza dell’energia elettrica sia intestata al proprietario, la disponibilità degli apparecchi televisivi è soltanto degli inquilini;
  • in caso di seconda casa poichè, anche se il canone sarà addebitato solo sulle bollette dell’energia elettrica dell’abitazione principale del nucleo familiare, il tributo è dovuto una sola volta. Indipendentemente dagli immobili posseduti e dal numero di apparecchi televisivi in possesso.

Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

Contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. Per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv. Sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva.

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione. In nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo. Oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.

Dove scaricare il modulo disdetta Canone RAI

A questo link potete scaricare in formato PDF il modulo disdetta del Canone RAI 2019.

Come procedere?

La Disdetta Canone RAI per non possesso/detenzione televisore TV deve essere resa se non si possiede alcun apparecchi televisivo nella propria abitazione di residenza e altre dimore.

Disdire l’abbonamento con la dichiarazione sostitutiva

I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando il modello disdetta Canone RAI.

Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.

Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)

La dichiarazione di non detenzione con il modulo disdetta Canone RAI (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Esempio per l’anno 2019

La dichiarazione presentata:

  • dal 1° luglio 2018 al 31 gennaio 2019 esonera dal pagamento per l’intero anno 2019
  • dal 1° febbraio al 30 giugno 2019 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2019)

La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.

Termini di presentazione della dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)

La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

  • Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
  • Quando ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
  • Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
  • Quando ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione.

Modalità di presentazione modulo disdetta Canone RAI

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

  • applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate
  • intermediari abilitati
  • posta elettronica certificata. Purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)
  • forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat – c.p.22 Torino. Per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

Dichiarazioni sostitutive e rimborso televisione

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso. Mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

In alternativa al modulo disdetta Canone RAI, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello – pdf che può essere trasmesso anche on line – indicando la causale 1.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta. Al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. In tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento;
  • trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta.

Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto. Quando? A partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.

E’ sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica. Scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Powered by WPeMatico

Di admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *