Mentre continuano a giungere richieste di consulenza presso lo sportello whatsapp di Codici (338.4804415) per le vittime dei recenti scioperi del traffico aereo, giunge l’ennesima sentenza con cui il Giudice di Pace di Brindisi condanna Ryanair a risarcire una coppia, di origini salentine, vittima della cancellazione del volo Brindisi – Bergamo, con riprotezione ben cinque giorni dopo. Riconosciuti l’indennizzo contrattuale e il rimborso di tutte le spese sostenute per vitto e alloggio.
Lecce, 10 agosto 2018 – A seguito delle cancellazioni di massa dei voli Ryanair del settembre scorso, che tanti disagi hanno causato ai passeggeri del traffico aereo, arriva una nuova condanna nei confronti del vettore irlandese.
Con sentenza del 2 luglio u.s., il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto le domande avanzate dal difensore dei passeggeri e segretario di Codici Lecce, Avv. Stefano Gallotta.
Ecco i fatti: i due coniugi di origini salentine, dopo un soggiorno in un albergo di Galatina, dovevano rientrare a Bergamo con il volo FR8496 in partenza da Brindisi alle 12.45 del 20.09.2017 ma, pochi giorni prima della partenza, ricevevano una e-mail dal vettore irlandese che li avvisava della cancellazione del volo e, non riuscendo in alcun modo a contattare il servizio clienti Ryanair, si recavano all’aeroporto di Brindisi per chiedere la riprotezione sul primo volo utile successivo e poter rientrare in Lombardia.
Ryanair proponeva la riprotezione solo sul volo FR8096 Brindisi / Bergamo del 25.09.2017, con partenza alle 19.35 e arrivo alle 21.20, ossia ben cinque giorni dopo la data del volo cancellato, senza, peraltro, offrire l’adeguata sistemazione in albergo (riconosceva il rimborso solo per la prima notte), pasti e bevande in relazione ai tempi di riprotezione e il trasporto a/r dall’aeroporto alla sistemazione alberghiera in Galatina, come previsto dal Regolamento CE 261/2004.
In mancanza di altri rimedi, la coppia era costretta ad accettare il differimento e a fare rientro a Bergamo il 25.09.2017, sostenendo ogni spesa per vitto, alloggio e trasporto, eccezion fatta per il pagamento della prima notte presso il B&B “Palazzo Cavoti” di Galatina, rimborsata dal vettore.
Al rientro e in assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata, i due si rivolgevano a Codici Lecce e citavano la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.
Con la prefata sentenza n. 1310/2018, il Giudice condannava Ryanair, costituitasi in giudizio, a risarcire i passeggeri per l’importo di Euro 917,93 oltre interessi e spese legali, riconoscendo Euro 500,000 per compensazione pecuniaria ed Euro 417,93 per il rimborso delle spese sostenute, ossia Euro 208,00 per le 4 notti non pagate dal vettore presso il B&B ed Euro 209,93 per vitto e supplemento parcheggio all’aeroporto di Bergamo.
Rileva l’Avv. Stefano Gallotta, Segretario di Codici Lecce e difensore dei passeggeri, che “la riprotezione deve avvenire nei tempi più ristretti possibili e nell’interesse primario della vittima della cancellazione, sicché, l’aver proposto una riprotezione su un volo in partenza ben cinque giorni dopo(!), senza neppure coprire le spese per vitto e alloggio sino alla nuova partenza, concreta precise violazioni del Reg. CE 261/04. Quanto, poi, alle recenti cancellazioni dei voli per gli scioperi dei dipendenti Ryanair, che tanti disagi hanno creato ai turisti – spiega l’avv. Gallotta – trattandosi di scioperi non imputabili a fattori esterni alla compagnia (come, per esempio, nel caso di sciopero dei controllori di volo) ma che promanano dalla compagnia stessa, non sussistono le circostanze eccezionali esimenti previste dalla direttiva CE 261/2004 e gli sfortunati passeggeri hanno diritto, oltre al rimborso del prezzo del biglietto, anche agli indennizzi da 250 a 600 euro, a seconda della lunghezza della rotta, al rimborso di tutte le spese sostenute a causa o in conseguenza della cancellazione (albergo, trasporti alternativi, parcheggi,…) e a eventuali danni supplementari conseguenti alla mancata assistenza”.
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Fonte: CODICI: Nuova condanna per Ryanair grazie a Codici
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