Adozione internazionale dei minori: spesa deducibile
I genitori adottivi che intraprendono l’iter delle procedure necessarie per l’adozione di un minore straniero, possono dedurre il 50% delle spese sostenute. 
I soggetti beneficiari – È necessario evidenziare che, indipendentemente dall’esito della procedura di adozione, è possibile beneficiare dell’agevolazione: sostanzialmente, non è necessario che il soggetto che abbia sostenuto tali spese acquisisca, al termine della procedura, lo status di “genitore adottivo”. Di conseguenza, l’agevolazione compete per tutti i soggetti che abbiano intrapreso tali procedure, le quali hanno inizio dal momento in cui l’Ente autorizzato (risultante da un apposito Albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali, consultabile al seguente link) ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. 
 
Le spese deducibili – Le spese devono essere necessariamente riferite alla procedura di adozione: a tal fine, i genitori sono tenuti a rilasciare all’Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti tale requisito. 
 
Tra queste spese, vi rientrano anche quelle riferibili: 
-all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti;
-alla richiesta di visti;
-ai trasferimenti;
-al soggiorno all’estero;
-all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti;
-agli incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore;
-altre spese finalizzate all’adozione del minore.
 
Come citato in premessa, queste spese sono deducibili nella misura del 50%, secondo il principio di cassa (le spese sostenute nell’anno 2017 dovranno essere riportate nella dichiarazione del 2018). 
 
Documentazione da conservare – Le spese devono essere certificate dall’Ente autorizzato incaricato per la cura della procedura di adozione; tale certificazione deve contenere l’ammontare complessivo annuo delle spese sostenute dall’Ente stesso (e rimborsate dai genitori) e dagli stessi genitori adottivi. 
 
Gli aspiranti genitori adottivi dovranno consegnare all’Ente autorizzato: 
-la documentazione attestante le spese (ricevute, fatture, ecc.);
-l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il requisito delle spese sopra citato.
 
Suddivisione della spesa tra i genitori – In relazione alle modalità di ripartizione della spesa tra i coniugi, è importante sottolineare che: 
-se dalla certificazione rilasciata dall’Ente risulta che le spese sono state sostenute da entrambi i coniugi nella stessa misura, ciascuno di essi andrà a beneficiare della deduzione per il 25% dell’intera spesa sostenuta;
-se dalla stessa certificazione risulta, invece, che le spese sono state sostenute in misura diversa tra i coniugi, ognuno di essi porterà in deduzione la propria quota di spesa;
-se, invece, la spesa è stata sostenuta solo da un coniuge, poiché l’altro è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa: sarà quest’ultimo a dover richiedere all’Ente di certificare l’intera spesa a suo nome.
 
Autore: Federica Muraca

ADOZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI: SPESA DEDUCIBILE

I genitori adottivi che intraprendono l’iter delle procedure necessarie per l’adozione di un minore straniero, possono dedurre il 50% delle spese sostenute. 
I soggetti beneficiari – È necessario evidenziare che, indipendentemente dall’esito della procedura di adozione, è possibile beneficiare dell’agevolazione: sostanzialmente, non è necessario che il soggetto che abbia sostenuto tali spese acquisisca, al termine della procedura, lo status di “genitore adottivo”. Di conseguenza, l’agevolazione compete per tutti i soggetti che abbiano intrapreso tali procedure, le quali hanno inizio dal momento in cui l’Ente autorizzato (risultante da un apposito Albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali, consultabile al seguente link) ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. 

Le spese deducibili – Le spese devono essere necessariamente riferite alla procedura di adozione: a tal fine, i genitori sono tenuti a rilasciare all’Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti tale requisito

Tra queste spese, vi rientrano anche quelle riferibili: 

  • all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti;
  • alla richiesta di visti;
  • ai trasferimenti;
  • al soggiorno all’estero;
  • all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti;
  • agli incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore;
  • altre spese finalizzate all’adozione del minore.

Come citato in premessa, queste spese sono deducibili nella misura del 50%, secondo il principio di cassa (le spese sostenute nell’anno 2017 dovranno essere riportate nella dichiarazione del 2018). 

Documentazione da conservare – Le spese devono essere certificate dall’Ente autorizzato incaricato per la cura della procedura di adozione; tale certificazione deve contenere l’ammontare complessivo annuo delle spese sostenute dall’Ente stesso (e rimborsate dai genitori) e dagli stessi genitori adottivi. 

Gli aspiranti genitori adottivi dovranno consegnare all’Ente autorizzato: 

  • la documentazione attestante le spese (ricevute, fatture, ecc.);
  • l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il requisito delle spese sopra citato.

Suddivisione della spesa tra i genitori – In relazione alle modalità di ripartizione della spesa tra i coniugi, è importante sottolineare che: 

  • se dalla certificazione rilasciata dall’Ente risulta che le spese sono state sostenute da entrambi i coniugi nella stessa misura, ciascuno di essi andrà a beneficiare della deduzione per il 25% dell’intera spesa sostenuta;
  • se dalla stessa certificazione risulta, invece, che le spese sono state sostenute in misura diversa tra i coniugi, ognuno di essi porterà in deduzione la propria quota di spesa;
  • se, invece, la spesa è stata sostenuta solo da un coniuge, poiché l’altro è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa: sarà quest’ultimo a dover richiedere all’Ente di certificare l’intera spesa a suo nome.
Autore: Federica Muraca



Fonte: CODICI: Adozione internazionale dei minori: spesa deducibile

Powered by WPeMatico

Di admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *