Il 18 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata di acconto (o unica rata in caso di versamento dell’intero importo) delle imposte sugli immobili (Imu e Tasi).
Bene, ma se il pagamento riguarda le parti comuni di un edificio condominiale, chi dovrà effettuare il pagamento delle imposte?
Un tipico esempio può essere rappresentato dal pagamento delle imposte sugli immobili (Imu e Tasi) relative all’alloggio destinato ad uso portineria.
Ebbene, in tale ipotesi – così come per il sottotetto condominiale o per i magazzini adibiti al deposito degli attrezzi di uso comune – stando alla legislazione vigente, il soggetto preposto al pagamento delle imposte è da individuarsi nella figura dell’amministratore di condominio.
Sono, dunque, esonerati dal pagamento i singoli condomini.
Il totale da pagare dovrà poi essere suddiviso fra i condomini in base ai millesimi di proprietà o in parti uguali se previsto dal regolamento condominiale.
In caso di mancato pagamento dell’imposta, essendo l’amministratore il soggetto obbligato ad effettuarlo, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire i condomini per l’avvenuto inadempimento nei confronti del Comune.
Riteniamo opportuno ricordare che in caso di mancato pagamento di Imu e Tasi entro il termine del 18 giugno è possibile, come avviene per gli altri tipi di imposta, ricorrere al c.d. “ravvedimento operoso” (vale a dire l’adempimento spontaneo che consente di mettersi in regola con i pagamenti non effettuati) a condizione che il pagamento avvenga prima della contestazione da parte dell’Ente creditore (Comune, Regione, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Grazie al pagamento spontaneo sarà possibile beneficiare di una riduzione sulle sanzioni previste.
Autore: Salvatore Cortese
Fonte: CODICI: Imu e Tasi sulle parti comuni: chi paga?
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