La risposta al quesito è affermativa: il fisco consente ad ogni singolo condòmino, in base alla quota millesimale di proprietà, di scaricare questa spesa. Analizziamo di seguito i dettagli.
Quanto si può detrarre – Per questi interventi spetta una detrazione pari al:
50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di € 96.000 per ciascun edificio (condominio);
36% delle spese che si andranno a sostenere dal 1° gennaio 2019, con un limite massimo di € 48.000.
Come beneficiare dell’agevolazione – Per i condomini con più di 8 condòmini, è obbligatoria la figura dell’amministratore di condominio: sarà quest’ultimo, entro la data di scadenza (prevista, da quest’anno, il 9 marzo anziché il 28 febbraio) a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute dal condominio, e in particolare:
-le spese sostenute nell’anno di riferimento;
-gli elementi identificativi del condominio;
-i codici fiscali di ogni singolo condòmino;
-la quota millesimale di ogni singolo condòmino.
Inoltre, l’amministratore dovrà:
-conservare tutta la documentazione originale al fine di esibirla agli Uffici, se richiesta;
-consegnare la certificazione della spesa sostenuta, che include la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Qualora, nella certificazione, l’amministratore abbia indicato i dati di un solo proprietario, ma le spese sono state sostenute anche da altri, questi ultimi possono beneficiare della detrazione, indicando sul documento rilasciato dall’amministratore l’effettivo sostenimento delle spese e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali.
Una situazione differente si verifica, invece, qualora i condòmini siano meno di 8: in questo caso parliamo di condomini minimi, per i quali la legge non prevede l’obbligo di nominare un amministratore. Tratteremo nei prossimi articoli questa circostanza.
Modalità di pagamento: è ammesso esclusivamente il bonifico parlante (o anche definito dedicato) bancario o postale. Il pagamento deve essere effettuato dall’amministratore all’impresa che svolge i lavori.
Autore: Federica Muraca
Fonte: CODICI:
Sostituzione dell’ascensore: quali agevolazioni
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