CODICI: E’ urgente modificare la norma
Nella vicenda che vede protagonisti i risparmiatori italiani, che si sono visti recapitare maxi multe in seguito all’attuazione della normativa antiriciclaggio sugli assegni privi della dicitura “non trasferibili”, non è stata accolta la richiesta di sconti sulle sanzioni.
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, in attuazione della direttiva Ue 2016/2258, modificativa della direttiva 2011/16/UE.
Il provvedimento stabilisce le disposizioni che disciplinano l’accesso, da parte delle autorità fiscali, alle informazioni in materia di antiriciclaggio, ma non stabilisce le norme, richieste dal Parlamento a fine della precedente legislatura, che avrebbero ridotto le penalità per chi emette e chi porta in banca gli assegni a partire da mille euro sprovvisti della clausola di non trasferibilità.
La precedente decisione del Mef e Palazzo Chigi, in risposta anche alle numerose segnalazioni di cittadini raggiunti dalle sanzioni per non aver apposto la clausola sugli assegni, prevedeva un ritorno ad una sanzione proporzionale del 10% per le somme fino a 30mila euro.
Se questo meccanismo, secondo il programma ideato, fosse stato applicato anche alle violazioni dal 4 luglio 2017, si sarebbe dato il via ad una serie di rimborsi per tutti i risparmiatori che avessero già pagato l’oblazione, scegliendo di chiudere il proprio conto corrente.
Ricordiamo che, dall’entrata in vigore sulla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), che sanziona l’uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità da un minimo di 1.000 ad un massimo di 250.000 euro, negli ultimi dieci anni le sanzioni sono cambiate.
Ad oggi, grazie al successivo D.Lgs. n. 90/2017, le sanzioni vanno da 3.000 a 50.000 euro e grazie alla cosiddetta oblazione i “colpevoli” possono riconoscere l’errore, concludere anticipatamente il procedimento e arrivare a pagare un importo ridotto, che va da un terzo della sanzione massima (16.600 euro) al doppio della sanzione minima (6.000 euro).
Secondo quanto riportato dal MEF in 10 anni gli assegni contestati sono stati 1.692, con nessuna sanzione comminata e 107 oblazioni. Lo stesso Ministero ha però verificato che, in alcuni casi, sanzioni anche elevate possono colpire “cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità”.
Ricordiamo che dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni privi della dicitura “non trasferibile” e che, anche in caso di utilizzo di vecchi libretti, il cittadino può comunque scrivere la dicitura “non trasferibile” di suo pugno. Il problema è che ad oggi le stesse banche non sono tenute a rifiutare eventuali assegni irregolari ed anzi li possono versare senza problemi, segnalando poi il fatto al MEF ed attivando l’alert che farà scattare la sanzione sia verso chi ha emesso l’assegno, sia verso chi lo ha incassato.
Si comprende come il problema possa essere causato dal fatto che i consumatori abbiano messo in circolazione assegni staccati da libretti consegnati dalle banche fino a 10 anni fa. Ciò nonostante i consumatori potrebbero rivalersi sulle banche se potessero provare che il libretto privo di clausola “non trasferibile” sia stato consegnato dopo l’entrata in vigore della normativa, o anche per il caso in cui l’assegno sia stato incassato sulla stessa banca di cui l’emittente è cliente: in quest’ultimo caso, la banca avrebbe potuto avvisare l’utente della violazione di un divieto normativo, così dando la possibilità di correggere l’assegno anche inserendo a penna la clausola.
L’Associazione CODICI, come ha sottolineato il Responsabile Affari Istituzionali Luigi Gabriele, ritiene che sia “urgente modificare la norma, deve essere il primo atto del governo anche per dimostrare che si é realmente dalla parte del risparmiatore, a fatti non a parole. Se si vuole combattere il riciclaggio – ha proseguito Luigi Gabriele – bisogna aumentare enormemente le pene sulla responsabilità, sui controllori e mi riferisco alle Autorità di Vigilanza e alla Banche”.
Ufficio Stampa Associazione CODICI
+39 06.55.30.18.08
ufficio_stampa@codici.org
Fonte: CODICI: Assegni non trasferibili: cambio di rotta del Consiglio dei Ministri sulle sanzioni
Powered by WPeMatico