Roma, 13 novembre 2017 – La recentissima sentenza della Cassazione Civile n. 26519 del 09.11.2017
destinata finalmente a riequilibrare i rapporti tra contribuenti e Agenzia Entrate, troppo spesso ingiustamente sbilanciati da interpretazioni a senso unico in favore di quest’ultima, riguarda i famigerati pignoramenti “diretti”, eseguiti dall’agente di riscossione ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, ossia quei pignoramenti che non passano al vaglio dei tribunali ma vanno immediatamente a prelevare stipendi, pensioni e conti correnti, dal terzo debitore (datore di lavoro, inps, ecc.).
Il principio affermato dalla terza sezione civile della Suprema Corte è molto chiaro: tali atti esecutivi sono di parte e, al contrario degli atti pubblici, non fanno fede fino a querela di falso dell’attività compiuta per la loro redazione.
Questi pignoramenti sono stati ritenuti illegittimi e impugnabili dalla Cassazione, secondo la quale bisogna tenere ben distinte l’attività di notifica dell’atto di pignoramento, nell’ambito della quale l’agente ha gli stessi poteri dell’ufficiale giudiziario, da quella di stesura dell’atto stesso, che costituisce atto di parte e, come tale, non gode della presunzione di veridicità fino a querela di falso.
Codici sta ricevendo numerose segnalazioni, ribadiamo che questo comportamento è illegittimo perché l’ente riscossore deve addurre la motivazione precisa per cui agisce, come stabilito dallo Statuto dei Contribuenti.
Nello svolgimento di tale ultima attività, l’Agenzia Entrate Riscossione (Ex Equitalia) intima il pagamento di una somma, con il pignoramento diretto presso terzi, per tributi e/o entrate del tutto generici, senza specificare il credito per il quale procede e senza allegare la relativa documentazione, rendendo oltremodo arduo comprendere la natura del preteso pagamento (imposte, contributi previdenziali, tasse, ecc.).
Peraltro, come rilevato dai Giudici della Suprema Corte nel caso affrontato (estensibile praticamente a tutti i pignoramenti di crediti verso terzi avviati con la c.d. “procedura diretta”) “Non vi è dimostrazione che con tale atto sia stato effettivamente notificato all’opponente anche l’elenco delle cartelle per cui si procede. In realtà non vi è alcuna ragionevole sicurezza che tale elenco facesse effettivamente parte dell’atto di pignoramento…”.
Codici invita i cittadini a rivolgersi allo sportello dell’Associazione al numero 06.5571996 o inviare una email a segreteria.sportello@codici.org.
Lo sportello è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 per offrire assistenza e consulenza alle vittime di pignoramenti del proprio stipendio e/o pensione effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione che, ancor prima di essere valutati nel merito, risulterebbero praticamente tutti impugnabili per vizi formali, in quanto privi del dettaglio e, comunque, delle allegazioni sui crediti pretesi e oggetto di esecuzione forzata.
Dott.ssa Carla Pillitu,
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Fonte: CODICI:
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