Sul sito di condominioweb un produttore confermava che i ripartitori non sono strumenti omologati.
Se non sono strumenti omologati, non si sa cosa e come misurino, come possano essere verificati o come sia possibile manometterli.
Se non sono strumenti legali, non è legale utilizzarli per ripartire quote di riscaldamento addebitandone il corrispettivo: la legge é inderogabile anche dalle assemblee condominiali.
Il produttore riesce ad essere più esplicito:
“L’incertezza di misura, nel caso dei ripartitori, deriva principalmente dal fatto che il sensore posteriore deve accoppiarsi con il corpo scaldante su cui è montato, pertanto vi è un’operazione umana che influisce significativamente sul risultato della misura”.
“Abbiamo visto ripartitori fissati con nastro isolante da elettricista. Abbiamo visto ripartitori fissati sul tubo di mandata anziché al centro del radiatore. Anche in casi dove il posizionamento era accettabile, abbiamo visto ripartitori montati senza il necessario supporto posteriore (che deve essere riempito con gel conduttivo)”
I ripartitori quindi non misurano l’energia termica che entra nel radiatore, ma stimano grossolanamente quella che ne esce, con un’evidente arbitrarietà:
nell’installazione;
nell’imputazione dei dati nel ripartitore;
nella gestione dei dati trasmessi dal ripartitore;
nell’imputazione di coefficienti correttivi che dovrebbero tener conto della dispersione di energia termica dei locali.
La richiamata norma tecnica di riferimento, la UNI 10200 è mostruosamente complicata mentre lo studio dell’Enea é chiaro.
In assenza di un’omologazione metrologica, ognuno fa quello che vuole e lo strumento non solo può essere installato male, ma può essere manomesso senza che nessuno se ne accorga per anni.
E il proprietario dell’unità immobiliare dovrebbe pagare sanzioni se non installa questi sistemi entro luglio 2018 ? Ma state scherzando?
Fonte: CODICI: La bufala dei ripartitori
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