È diritto di ogni cittadino rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino o non andare a ritirarla alla posta. Ma è una scelta sensata? Vediamolo.
La raccomandata inviata presso la residenza anagrafica del destinatario e anche se non la si ritira viene considerata ugualmente valida e ha tutti gli effetti legali.
Se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata o è assente, il plico viene depositato presso l’ufficio postale per un mese. Lì sta in giacenza: durante tale periodo, il destinatario può comunque decidere di andare a ritirare il plico (esibendo la ricevuta che il postino gli ha lasciato nella cassetta postale).
Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente.
Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario. Infatti, la raccomandata a.r. spedita da chiunque (anche dallo Stato o da uno studio legale) e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno di “sconosciuto all’indirizzo”), si considera comunque ricevuta dal destinatario. Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, viene considerata conosciuta dal destinatario.
Ecco perché non è un comportamento ragionevole quello di rifiutarsi di ritirare la raccomandata dal postino, solo perché si è notato che il mittente è un avvocato, il tribunale o qualsiasi altro soggetto dal quale non fa “piacere” ricevere comunicazioni.
In parole povere, in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata, scatta la presunzione di conoscenza: la lettera, cioè, si presume conosciuta salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia.
Peraltro, di norma, non conta la residenza anagrafica, quella cioè che risulta nei registri in Comune: se il postino trova il destinatario in un altro luogo, di residenza effettiva (anche se non formale), la notifica si considera comunque valida.
Dunque, la scelta di rifiutare la lettera o fingere di non essere in casa potrebbe essere pessima, perché comunque – pur considerandosi l’atto ricevuto – il destinatario, non conoscendone il contenuto, non avrebbe neanche modo di contestarlo o di prendere le contromisure.
Atti giudiziari
Il procedimento della giacenza è diverso se, invece di una normale raccomandata, il postino ha tentato di notificare un atto giudiziale, una multa o una cartella esattoriale.
In questa ipotesi, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi (o dei conviventi o degli altri soggetti legittimati al ritiro della posta), l’ufficiale giudiziario depositerà l’atto nella Casa comunale.
Il destinatario viene messo al corrente di tale deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Anche in questo caso, la notifica si intende perfezionata per il destinatario, ma solo dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
quindi, attenzione alle scelte effettuate…. potrebbero rivelarsi nocive!