{"id":39040,"date":"2013-10-30T14:04:31","date_gmt":"2013-10-30T13:04:31","guid":{"rendered":"http:\/\/sportelloconsumatori.org\/?p=39040"},"modified":"2013-10-30T14:04:31","modified_gmt":"2013-10-30T13:04:31","slug":"la-certificazione-energetica-degli-edifici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consumatori.org\/2013\/10\/30\/la-certificazione-energetica-degli-edifici\/","title":{"rendered":"La Certificazione Energetica degli Edifici"},"content":{"rendered":"
Dallo scorso 6 giugno \u00e9\u00a0 in vigore l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di locazione (quelli nuovi) la nuova attestazione energetica denominata APE<\/strong>, pena la nullit\u00e0 dei contratti stessi<\/p>\n L’ Attestazione di Prestazione Energetica<\/strong> (APE) \u00e8 un documento che certifica la prestazione energetica -ovvero il fabbisogno energetico<\/strong>– di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. <\/strong><\/p>\n E’ redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche. Uno dei dati presenti \u00e8 la classe energetica <\/strong>che pu\u00f2 variare da A+ (classe pi\u00f9 alta, con consumi pi\u00f9 bassi) a G (classe pi\u00f9 bassa, consumi pi\u00f9 alti).<\/p>\n L’attestazione APE pu\u00f2 riferirsi a pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le stesse hanno la stessa destinazione d’uso, la stessa situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di climatizzazione estiva.<\/p>\n L’APE ha validit\u00e0 massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unit\u00e0 immobiliare.<\/strong><\/p>\n La durata decennale \u00e8 subordinata al rispetto delle norme di controllo, manutenzione e adeguamento di tutti i sistemi termici dell’edificio, impianti termici compresi.<\/p>\n Al fine di verificare tali adempimenti i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all’attestato APE.<\/p>\n L’attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante prima del rilascio del certificato di agibilit\u00e0. Si intendono per lavori di “ristrutturazione importante” gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio comprensivo di tutte le unit\u00e0 immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture).<\/p>\n Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l’immobile venga ceduto a terzi<\/strong> per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito. Ci\u00f2 per contratti posti in essere dal 6\/6\/2013<\/strong>, entrata in vigore del Dl 63\/2013, pena la nullit\u00e0 degli stessi.<\/span><\/p>\n Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all’ingresso dell’edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico.<\/p>\n Per gli edifici della pubblica amministrazione che non si siano ancora muniti della certificazione c’\u00e8 tempo fino al 3\/12\/2013 (180 giorni dal 6\/6).<\/p>\n Si pu\u00f2 evitare di munirsi di APE se si \u00e8 in possesso di un attestato energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validit\u00e0 rilasciato in conformit\u00e0 alla direttiva 2002\/91\/CE.<\/em><\/p>\n Rimane in vita con le proprie funzioni l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che, se posseduto, potr\u00e0 agevolare il rilascio del nuovo APE.<\/p>\n Nel caso di nuovo edificio l’attestazione APE \u00e8 rilasciata dal costruttore, sia esso committente o impresa costruttrice che opera direttamente.<\/p>\n Per gli edifici gi\u00e0 esistenti deve invece essere prodotta dal proprietario dell’immobile che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato (i cosiddetti certificatori energetici le cui funzioni sono dettate dal Dpr 75\/2013).<\/p>\n Si pu\u00f2 trattare di liberi professionisti o di tecnici dipendenti da enti pubblici o privati che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia.<\/p>\n <\/a>Come gi\u00e0 detto, quando si cede l’immobile in affitto o lo si vende (o si cede anche a titolo gratuito in usufrutto, uso od abitazione), \u00e8 obbligatorio munirsi della certificazione energetica e consegnarla all’inquilino o acquirente (o usufruttuario che sia).<\/p>\n Pi\u00f9 precisamente il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa. Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell’edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l’APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilit\u00e0.<\/p>\n Nel contratto di cessione deve essere riportata un’apposita clausola con la quale l’acquirente, l’inquilino o comunque la parte a cui l’immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’attestazione della prestazione energetica dell’edificio, comprensiva dell’attestato APE.<\/p>\n La mancata allegazione dell’attestazione APE determina la nullit\u00e0 dei contratti.<\/p>\n ATTENZIONE!<\/strong> <\/b>Una nota interpretativa del Notariato ha chiarito che l’obbligo di allegazione ai contratti, nel momento in cui vengono conclusi, riguarda essenzialmente la certificazione energetica e non i libretti di impianto, che non devono essere considerati “allegati” in senso stretto ma “documentazione di corredo”. Tali libretti possono quindi essere consegnati all’acquirente o all’inquilino in un momento diverso,\u00a0 tipicamente prima della conclusione del contratto, al termine delle trattative.<\/a><\/p>\n
<\/a>LA CERTIFICAZIONE “APE”<\/strong><\/h4>\n
Cos’\u00e8<\/strong> <\/b><\/h5>\n
\nIl fabbisogno energetico dell’edificio \u00e8 la quantit\u00e0 annua di energia effettivamente consumata <\/strong>o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell’edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell’isolamento dell’edificio e delle caratteristiche degli impianti.<\/p>\nQuando serve<\/strong><\/h5>\n
Come ottenerla<\/strong><\/h5>\n
<\/a>ADEMPIMENTI IN CASO DI LOCAZIONE O VENDITA DELL’IMMOBILE<\/strong><\/h4>\n
\nGli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’edificio o dell’unit\u00e0 immobiliare e la corrispondente classe energetica.<\/p>\n\n
\nLe note interpretative del Notariato sono per ora due:
\n– la prima, con molti dettagli e chiarimenti, \u00e8 la nota del 7\/8\/2013<\/a>
\n– la seconda, inerente specificatamente i libretti di impianto, \u00e8 del 9\/9\/2013.<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n