{"id":158271,"date":"2023-03-21T12:02:13","date_gmt":"2023-03-21T11:02:13","guid":{"rendered":"https:\/\/consumatori.org\/2023\/03\/21\/tregua-fiscale-lagenzia-risponde-ai-quesiti-degli-operatori\/"},"modified":"2023-03-21T12:02:13","modified_gmt":"2023-03-21T11:02:13","slug":"tregua-fiscale-lagenzia-risponde-ai-quesiti-degli-operatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consumatori.org\/2023\/03\/21\/tregua-fiscale-lagenzia-risponde-ai-quesiti-degli-operatori\/","title":{"rendered":"Tregua fiscale, l\u2019Agenzia risponde ai quesiti degli operatori"},"content":{"rendered":"
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Arrivano le risposte dell\u2019Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall\u2019ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197\/2022).<\/p>\n
Con la\u00a0circolare<\/a>\u00a0n. 6\/E, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarit\u00e0 formali, sul cosiddetto \u201cravvedimento speciale\u201d e sull\u2019adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo\/mediazione e conciliazione giudiziale.<\/p>\n La circolare chiarisce che si considera irregolarit\u00e0 formale, quindi sanabile, l\u2019invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell\u2019imposta. Per lo stesso motivo pu\u00f2 essere sanato l\u2019omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilit\u00e0 con liquidazione dell\u2019imposta dovuta.<\/p>\n Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul \u201cravvedimento operoso speciale\u201d, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull\u2019argomento, in particolare, l\u2019Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell\u2019art. 41-bis del DPR n. 600\/1973 (accertamento parziale) purch\u00e9 non siano gi\u00e0 state contestate.<\/p>\n La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilit\u00e0 di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall\u2019Agenzia delle Entrate. Sull\u2019argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter\u00a0<\/em>del DPR n. 600\/1973) non rientrano nell\u2019ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell\u2019esito del controllo.<\/p>\n<\/div>\n Leggi il seguito<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"