Il canone televisivo in Italia (o impropriamente canone Rai) \u00e8 un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano.<\/p>\n
Canone RAI<\/strong><\/p>\n Il tributo \u00e8 nominale e il soggetto obbligato \u00e8 il detentore, cio\u00e8 \u00e8 intestato al detentore dello o degli apparecchi televisivi. Il canone \u00e8 unico e copre tutti gli apparecchi televisivi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare anagrafico (cio\u00e8 quello risultante dallo stato di famiglia).<\/p>\n Chi lo paga?<\/strong><\/p>\n Chiunque detenga uno o pi\u00f9 apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21\/02\/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.<\/p>\n Non ha importanza la propriet\u00e0 dell’apparecchio, se questo sia in comodato oppure si trovi in una casa in affitto.<\/p>\n Non \u00e8 discriminante nemmeno la cittadinanza: al tributo sono soggetti anche gli stranieri, turisti compresi, i quali potrebbero essere tenuti anche alle operazioni doganali relative all’importazione, ancorch\u00e9 temporanea, degli apparecchi.<\/p>\n In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.<\/p>\n Ne consegue ad esempio che di per s\u00e9 i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e\/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.<\/p>\n Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perch\u00e9 lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).<\/p>\n Quanto si paga?<\/strong><\/p>\n L’importo del canone per l’intero anno 2019 \u00e8 pari a 90 euro. Nel caso particolare in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre l’importo del canone \u00e8 di 45,94 euro, come indicato nella tabella 1 riportata a pagina 7 della Circolare n. 45\/E del 30 dicembre 2016<\/a>.<\/p>\n Il canone in bolletta canone-rai-bolletta<\/strong><\/p>\n Con la legge di stabilit\u00e0 2016 il canone ordinario \u00e8 addebitato sulle bollette dell’energia elettrica dell’abitazione principale del nucleo familiare.<\/p>\n La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.<\/p>\n Il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.<\/p>\n In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone \u00e8 suddiviso in dieci rate mensili.<\/p>\n La dichiarazione di non detenere apparecchi deve essere tassativamente resa nelle forme previste dalla legge, ha validit\u00e0 per l’anno in cui \u00e8 presentata ed espone a responsabilit\u00e0 penale in caso di mendacit\u00e0.<\/p>\n Le modalit\u00e0 di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.<\/p>\n Il canone \u00e8 dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L’importo del canone \u00e8 indicato nella fattura con una distinta voce.<\/p>\n Non \u00e8 pi\u00f9 consentita la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi.<\/p>\n Presupposti per Esenzione Canone RAI<\/strong><\/p>\n La normativa prevede che sono esonerati dal canone RAI i cittadini che hanno compiuto 75 anni<\/a>, con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, il limite di reddito \u00e8 passato da 6.713,98 a 8.000 (si fa riferimento ai redditi dichiarati all’anno precedente).<\/p>\n Il canone di abbonamento alla televisione \u00e8 dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.<\/p>\n Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015)<\/a>:<\/p>\n Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove \u00e8 presente un apparecchio televisivo. L’importo del canone \u00e8 pari a 90 euro l’anno.<\/p>\n Cosa deve fare chi vuole essere esentato?<\/strong><\/p>\n Chi ritiene di non dover pagare il Canone Rai inserito nella bolletta della luce deve attivarsi effettuando un’apposita comunicazione<\/a>. Come da relativo fac-simile che andr\u00e0 spedita, con raccomandata a.r., all’Agenzia delle Entrate di Torino. O in alternativa consegnandola direttamente all’Ufficio delle Entrate pi\u00f9 vicino al luogo di propria residenza.<\/p>\n Nella dichiarazione andr\u00e0 indicata la causa per cui non si \u00e8 tenuto al versamento del Canone Rai, causa che potrebbe consistere, per esempio, in una delle seguenti ipotesi:<\/p>\n Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale<\/strong><\/p>\n Contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. Per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove \u00e8 attivata l’utenza elettrica a loro intestata \u00e8 presente un apparecchio tv. Sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva.<\/p>\n Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione. In nessuna delle abitazioni dove \u00e8 attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo. Oltre a quello per cui \u00e8 stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.<\/p>\n Il modello pu\u00f2 essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica \u00e8 ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non \u00e8 presente alcun apparecchio TV.<\/p>\n Dove scaricare il modulo disdetta Canone RAI<\/strong><\/p>\n A questo link<\/a> potete scaricare in formato PDF il modulo disdetta del Canone RAI 2019.<\/p>\n Come procedere?<\/strong><\/p>\n La Disdetta Canone RAI per non possesso\/detenzione televisore TV deve essere resa se non si possiede alcun apparecchi televisivo nella propria abitazione di residenza e altre dimore.<\/p>\n Disdire l’abbonamento con la dichiarazione sostitutiva<\/strong><\/p>\n I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono pi\u00f9 apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perch\u00e9 li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando il modello disdetta Canone RAI.<\/p>\n Non \u00e8 pi\u00f9 prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.<\/p>\n Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)<\/strong><\/p>\n La dichiarazione di non detenzione con il modulo disdetta Canone RAI (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1\u00b0 luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1\u00b0 febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.<\/p>\n Esempio per l’anno 2019<\/strong><\/p>\n La dichiarazione presentata:<\/p>\n La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.<\/p>\n Termini di presentazione della dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)<\/strong><\/p>\n La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) pu\u00f2 essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.<\/p>\n Modalit\u00e0 di presentazione modulo disdetta Canone RAI<\/strong><\/p>\n La dichiarazione sostitutiva pu\u00f2 essere presentata tramite:<\/p>\n Dichiarazioni sostitutive e rimborso televisione<\/strong><\/p>\n I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso<\/a>. Mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.<\/p>\n In alternativa al modulo disdetta Canone RAI, se il canone non dovuto \u00e8 stato versato mediante la bolletta elettrica, \u00e8 possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello \u2013 pdf<\/a> che pu\u00f2 essere trasmesso anche on line \u2013 indicando la causale 1.<\/p>\n Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:<\/p>\n Considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sar\u00e0 ordinariamente interrotto gi\u00e0 a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta.<\/p>\n Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda met\u00e0 del mese l’addebito del canone in bolletta sar\u00e0 invece interrotto. Quando? A partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.<\/p>\n E’ sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica. Scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
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