Cosa succede ora?<\/p>\n
Entro il 30 giugno 2018, verr\u00e0 inviata la \u201cComunicazione delle somme dovute\u201d, gli importi da pagare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello di adesione.<\/p>\n
\u00b7 Per i debiti affidati dal 1\u00b0 gennaio al 30 settembre 2017, sono previste in un massimo di 5 rate del 20% ciascuna (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019)<\/p>\n
\u00b7 Per i carichi relativi al periodo 1\u00b0 gennaio 2000 \u2013 31 dicembre 2016, la legge prevede un massimo di 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Le prime due rate ciascuna pari al 40% del debito definito, mentre la terza il restante 20 per cento.<\/p>\n
Invece, per cartelle o avvisi interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, con rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, \u00e8 prevista una prima comunicazione entro giugno con l\u2019importo dovuto per regolarizzare le rate del 2016 (da pagare entro il 31 luglio 2018).<\/p>\n
Successivamente, entro settembre 2018, arriver\u00e0 la \u201cComunicazione\u201d per la definizione agevolata.<\/p>\n
Come previsto dalla legge, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute comporta l\u2019improcedibilit\u00e0 dell\u2019istanza presentata ai fini dell\u2019ammissione ai benefici della definizione agevolata.<\/p>\n
Una volta presentata la domanda il contribuente dovr\u00e0 attenderne l\u2019esito, che l\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione dovr\u00e0 comunicare entro il 30 giugno 2018:<\/p>\n
a) in caso di accoglimento della domanda, la comunicazione conterr\u00e0 l\u2019importo delle somme dovute ai fini della definizione, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento;<\/p>\n
b) se la domanda viene respinta, nella comunicazione verranno indicate le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella\/avviso) indicato nella domanda di adesione.<\/p>\n
Il mancato pagamento, totale o parziale, anche solo di una delle rate previste determina la decadenza dalla rottamazione e perdita dei relativi benefici. Inoltre, il debitore non potr\u00e0 pi\u00f9 ottenere la dilazione del debito ai sensi dell\u2019art. 19, D.P.R. n. 602\/1973.<\/p>\n
Fonte: CGIA Mestre<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
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\nFonte: CODICI: Rottamazione Cartelle, via alla Seconda Fase<\/a><\/p>\n