\u00a0<\/div>\n
Quanto si pu\u00f2 detrarre \u2013 Per questi interventi spetta una detrazione pari al:<\/div>\n
50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di \u20ac 96.000 per ciascun edificio (condominio);<\/div>\n
36% delle spese che si andranno a sostenere dal 1\u00b0 gennaio 2019, con un limite massimo di \u20ac 48.000.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Come beneficiare dell\u2019agevolazione – Per i condomini con pi\u00f9 di 8 cond\u00f2mini, \u00e8 obbligatoria la figura dell\u2019amministratore di condominio: sar\u00e0 quest\u2019ultimo, entro la data di scadenza (prevista, da quest\u2019anno, il 9 marzo anzich\u00e9 il 28 febbraio) a comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate le spese sostenute dal condominio, e in particolare:<\/div>\n
-le spese sostenute nell\u2019anno di riferimento;<\/div>\n
-gli elementi identificativi del condominio;<\/div>\n
-i codici fiscali di ogni singolo cond\u00f2mino;<\/div>\n
-la quota millesimale di ogni singolo cond\u00f2mino.<\/div>\n
Inoltre, l\u2019amministratore dovr\u00e0:<\/div>\n
-conservare tutta la documentazione originale al fine di esibirla agli Uffici, se richiesta;<\/div>\n
-consegnare la certificazione della spesa sostenuta, che include la somma di cui il contribuente pu\u00f2 tenere conto ai fini della detrazione.<\/div>\n
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Qualora, nella certificazione, l\u2019amministratore abbia indicato i dati di un solo proprietario, ma le spese sono state sostenute anche da altri, questi ultimi possono beneficiare della detrazione, indicando sul documento rilasciato dall\u2019amministratore l\u2019effettivo sostenimento delle spese e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa \u00e8 sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell\u2019unione civile o dal convivente del proprietario dell\u2019immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali.<\/div>\n
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Una situazione differente si verifica, invece, qualora i cond\u00f2mini siano meno di 8: in questo caso parliamo di condomini minimi, per i quali la legge non prevede l\u2019obbligo di nominare un amministratore. Tratteremo nei prossimi articoli questa circostanza.<\/div>\n
Modalit\u00e0 di pagamento: \u00e8 ammesso esclusivamente il bonifico parlante (o anche definito dedicato) bancario o postale. Il pagamento deve essere effettuato dall\u2019amministratore all\u2019impresa che svolge i lavori.<\/div>\n
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Autore: Federica Muraca<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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\nFonte: CODICI: <\/p>\n