Ad oggi, grazie al successivo D.Lgs. n. 90\/2017, le sanzioni vanno da 3.000 a 50.000 euro<\/strong> e grazie alla cosiddetta oblazione<\/strong> i \u201ccolpevoli\u201d possono riconoscere l\u2019errore, concludere anticipatamente il procedimento e arrivare a pagare un importo ridotto<\/strong>, che va da un terzo della sanzione massima (16.600 euro) al doppio della sanzione minima (6.000 euro).<\/p>\n Secondo quanto riportato dal MEF<\/strong> in 10 anni gli assegni contestati sono stati 1.692<\/strong>, con nessuna sanzione comminata e 107 oblazioni<\/strong>. Lo stesso Ministero ha per\u00f2 verificato che, in alcuni casi, sanzioni anche elevate possono colpire \u201ccittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni <\/i><\/strong>senza clausola di non trasferibilit\u00e0\u201d<\/i>. Per questo il MEF sta vagliando \u201cla possibilit\u00e0 di modificare il regime sanzionatorio<\/strong>, recuperando la proporzionalit\u00e0 tra l\u2019importo trasferito e la sanzione\u201d<\/i>. <\/p>\n Ricordiamo che dal 2008 le banche non stampano pi\u00f9 carnet di assegni privi della dicitura \u201cnon trasferibile\u201d<\/i><\/strong> <\/i>e che, anche in caso di utilizzo di vecchi libretti, il cittadino pu\u00f2 comunque scrivere la dicitura \u201cnon trasferibile\u201d<\/i> di suo pugno. Il problema \u00e8 che ad oggi le stesse banche non sono tenute a rifiutare eventuali assegni irregolari<\/strong> ed anzi li possono versare senza problemi, segnalando poi il fatto al MEF ed attivando l\u2019alert che far\u00e0 scattare la sanzione<\/strong> sia verso chi ha emesso l\u2019assegno, sia verso chi lo ha incassato.<\/p>\n Si comprende come il problema possa essere causato dal fatto che i consumatori abbiano messo in circolazione assegni staccati da libretti consegnati dalle banche fino a 10 anni fa. Ci\u00f2 nonostante i consumatori potrebbero rivalersi sulle banche<\/strong> se potessero provare che il libretto privo di clausola “non trasferibile”<\/strong> sia stato consegnato dopo l’entrata in vigore della normativa<\/strong>, o anche per il caso in cui l’assegno sia stato incassato sulla stessa banca di cui l’emittente \u00e8 cliente<\/strong>: in quest’ultimo caso, la banca avrebbe potuto avvisare l’utente della violazione<\/strong> di un divieto normativo, cos\u00ec dando la possibilit\u00e0 di correggere l’assegno anche inserendo a penna la clausola.<\/p>\n Detto ci\u00f2, noi dell\u2019Associazione CODICI<\/strong> siamo ben felici di leggere propositi di questo tipo da parte del Ministero, a cui anzi chiediamo a gran voce di intervenire immediatamente. Come ben evidenziato da Luigi Gabriele<\/strong>, Responsabile Affari Istituzionali di CODICI<\/strong>, \u201cad oggi sono gi\u00e0 circa 20.000 i consumatori che hanno avuto problemi di questa natura<\/strong>. Consumatori che subiscono il paradosso di pagare per un assegno di 1.000 euro un\u2019infrazione di diverse migliaia di euro. Questo semplicemente per non essersi accorti dell\u2019assenza della dicitura \u2018non trasferibile\u2019, ovvero per un\u2019infrazione di cui semplicemente non si sono accorti<\/strong>\u201d<\/i>.<\/p>\n Se anche voi avete avuto problemi con assegni trasferibili non esitate a contattare il nostro sportello legale<\/strong>: il numero di telefono di CODICI<\/strong> \u00e8 lo 065571996<\/strong>, mentre la nostra e.mail \u00e8 segreteria.sportello@codici.org<\/a><\/strong>.<\/div>\n<\/div>\n <\/br>
\nFonte: CODICI: Assegni trasferibili. Il MEF apre alla modifica delle sanzioni<\/a><\/p>\n