Iniziamo col dire che un indirizzo PEC<\/strong> (Posta Elettronica Certificata) \u00e8 un indirizzo mail che permette di avere testimonianza sia dell\u2019invio che della ricezione<\/strong> di messaggi ed ha un valore legale <\/strong>equiparabile a quello della classica raccomandata a\/r<\/strong>. <\/p>\n Aprire un indirizzo PEC<\/strong> \u00e8 facilissimo (si tratta di un\u2019opzione fornita da decine di provider) ed ha un costo che parte da pochi euro all\u2019anno<\/strong> (e che cresce in base alla quantit\u00e0\/qualit\u00e0 di servizi che vogliamo annettere all\u2019indirizzo mail in questione). Aggiungiamo inoltre che i privati non sono assolutamente obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata<\/strong> e che, qualora non ne vogliano uno, continueranno a ricevere notifiche tramite modalit\u00e0 tradizionali<\/strong>.<\/p>\n La legge infine prevede che il cittadino non abbia nemmeno l\u2019obbligo di fornire il proprio indirizzo PEC<\/strong> (nel caso in cui ne abbia uno). Sta infatti all\u2019ufficio accertatore il compito di cercarlo all\u2019interno di archivi digitali<\/strong> che lo contengano. Questo passaggio \u00e8 interessante da osservare soprattutto in prospettiva futura: ad oggi non esiste ancora un archivio pubblico degli indirizzi PEC<\/strong> dei cittadini, ma un recente decreto legislativo (217\/2017) ne ha previsto uno nell\u2019ambito del progetto del cosiddetto \u201cdomicilio digitale\u201d<\/strong> (che l\u2019Agenzia per l\u2019Italia Digitale dovr\u00e0 realizzare entro gennaio 2019<\/strong>).<\/p>\n Sembra dunque trattarsi di una novit\u00e0 destinata a svilupparsi<\/strong> nel corso degli anni e a diventare totalmente operativa solo nel momento in cui sar\u00e0 pienamente attivo il domicilio digitale del singolo cittadino. Detto ci\u00f2, in caso di notifica presentata direttamente da un operatore, abbiamo comunque il diritto di fornire il nostro indirizzo PEC<\/strong> all\u2019organo di polizia coinvolto in occasione dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento<\/strong>, anche se quest\u2019ultimo \u00e8, come gi\u00e0 detto in precedenza, comunque obbligato a verificare se ne abbiamo uno, consultando gli elenchi pubblici a cui ha accesso.<\/p>\n Veniamo ora all\u2019analisi della notifica<\/strong>, che dovr\u00e0 avere come oggetto la seguente dicitura: \u201cAtto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada\u201d<\/i><\/strong>. In allegato della mail troveremo:<\/p>\n –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Relazione della notifica firmata digitalmente; Proprio come per le notifiche tradizionali, anche per quelle via PEC il rispetto del termine di notifica verr\u00e0 valutato in base alla data di invio del verbale <\/strong>e non a quella della sua ricezione. A tal proposito i verbali via PEC<\/strong> risulteranno spediti<\/strong> nel momento in cui verr\u00e0 generata la ricevuta di accettazione<\/strong> da parte del gestore del servizio di poste elettronica certificata in questione. <\/p>\n Allo stesso tempo la valutazione del momento in cui la notifica si perfeziona con la consegna al destinatario<\/strong> (necessaria per calcolare i tempi di ricorso o anche la cifra da pagare) viene effettuata prendendo in considerazione il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio<\/strong> PEC<\/strong>, anche questa rilasciata dal gestore del servizio di posta al momento della consegna. Tradotto: il momento in cui effettivamente apriamo la mail non ha alcun valore<\/strong>, conta quello in cui la abbiamo effettivamente ricevuta; ignorare un messaggio di posta elettronica sar\u00e0 dunque potenzialmente dannoso <\/strong>esattamente come lo \u00e8 non aprire una busta contenente una multa tradizionale<\/strong>.<\/p>\n Esiste infine la possibilit\u00e0 che la notifica via PEC risulti impossibile<\/strong>. In questo caso esistono due scenari alternativi: qualora l\u2019impossibilit\u00e0 di consegna sia causata da fattori imputabili al destinatario<\/strong> (casella piena, abbonamento non pagato ecc.) la copia del cartaceo<\/strong> verr\u00e0 inviata a spese del destinatario stesso<\/strong>. In caso contrario la procedura passer\u00e0 automaticamente al sistema tradizionale, con invio di notifica cartacea senza spese aggiuntive.<\/p>\n Noi di CODICI<\/strong> ad oggi non individuiamo evidenti criticit\u00e0 che potrebbero danneggiare i cittadini: i problemi sono gli stessi che caratterizzano la notifica tradizionale<\/strong> ed anzi apprezziamo un gesto che sembra figlio di una reale voglia di modernizzare\/sveltire il nostro paese<\/strong>. Detto ci\u00f2 non per questo interromperemo la nostra attivit\u00e0 di monitoraggio<\/strong> costante<\/strong>, pronti a intervenire qualora emergessero possibili \u201czone d\u2019ombra\u201d a scapito del consumatore<\/strong>. A tal proposito rinnoviamo il nostro appello: chiunque si sia imbattuto in comportamenti sospetti o ritenga di avere subito un torto non esiti a contattarci. Il nostro sportello legale<\/strong> \u00e8 aperto tutti i giorni: il numero di telefono<\/strong> \u00e8 lo 06. 5571996, mentre la mail<\/strong> \u00e8 segreteria.sportello@codici.org.<\/a><\/div>\n<\/div>\n <\/br>
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Denominazione ed indirizzo dell\u2019amministrazione dell\u2019ufficio che ha provveduto all\u2019atto;
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Indicazione del responsabile del procedimento di notificazione;
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Indirizzo e numero di telefono degli uffici presso cui esercitare il diritto di accesso alla documentazione cartacea;
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Indirizzo PEC a cui gli atti vengono notificati;
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Immagine e\/o copia informatica del verbale di contestazione;
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Eventuali altre comunicazioni utili al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa.<\/p>\n
\nFonte: CODICI: Multe. Al via il servizio di notifica tramite PEC: di che si tratta? Quali vantaggi porta?<\/a><\/p>\n