Insomma, un mutuo \u00e8 un finanziamento o prestito a medio-lungo termine<\/strong>, in genere che va dai 5 ai 30 anni, rimborsato secondo un piano di ammortamento che viene stabilito contrattualmente.<\/p>\n Ovviamente l\u2019aspetto fondamentale \u00e8: cosa valuta una banca per concedere il mutuo?<\/strong><\/p>\n Valuta sia le capacit\u00e0 economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente<\/strong> ed in particolare il rapporto tra reddito e rata<\/strong> affinch\u00e9 la rata del mutuo sia sostenibile nel tempo, che il valore dell\u2019immobile oggetto della richiesta del mutuo.<\/p>\n Tutti i mutui si distinguono innanzitutto tra prestiti a tasso fisso ed a tasso variabile<\/strong>: nel primo caso<\/strong> il cliente corrisponde sempre lo stesso interesse<\/strong> alla banca, nel secondo il tasso cambia in base all\u2019andamento mensile dei tassi di interesse<\/strong>. C\u2019\u00e8 anche il tasso misto<\/strong>: il tasso di interesse pu\u00f2 passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e\/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del consumatore e secondo quali modalit\u00e0 la scelta pu\u00f2 essere effettuata.<\/p>\n Il tasso applicato al mutuo \u00e8 composto dal parametro di riferimento e dallo spread. Il parametro di riferimento<\/strong> \u00e8 un tasso interbancario utilizzato nei Paesi della UE ed esprime il costo del capitale finanziario all\u2019ingrosso<\/strong>. Per i tassi variabili pu\u00f2 essere l\u2019Euribor o il BCE, mentre per i mutui a tasso fisso \u00e8 l\u2019IRS. Lo spread<\/strong> \u00e8 la maggiorazione percentuale che si aggiunge al parametro di riferimento di un mutuo<\/strong>, varia da una banca all\u2019altra ed esprime il margine applicato dalla banca rispetto al costo all\u2019ingrosso.<\/p>\n Detto ci\u00f2 esistono diverse tipologie di mutuo<\/strong>: ad esempio il mutuo ipotecario<\/strong> prevede garanzia sotto forma di ipoteca ed al suo interno rientrano anche i cosiddetti mutui di liquidit\u00e0, i mutui di consolidamento, quello fondiario, di costruzione o di ristrutturazione. Nello specifico il mutuo fondiario<\/strong> presenta alcune limitazioni rispetto agli altri mutui ipotecari: la garanzia deve essere obbligatoriamente di primo grado<\/strong> e la percentuale massima finanziabile non pu\u00f2 andare oltre l\u201980%<\/strong> del minore tra valore e prezzo di compravendita dell\u2019immobile oggetto di richiesta di finanziamento. Allo stesso tempo il mutuo fondiario porta diverse agevolazioni<\/strong> tra cui: tempi maggiori<\/strong> prima che la banca inizi l\u2019escussione, possibile dimezzamento dell\u2019onorario notarile<\/strong>, possibile riduzione del valore iscritto dell\u2019ipoteca al ridursi del capitale finanziato, possibilit\u00e0 di ottenere un frazionamento<\/strong> sia del mutuo che dell\u2019ipoteca.<\/p>\n Se si opta per il mutuo edilizio<\/strong>, l\u2019ipoteca in questo caso viene iscritta sul terreno edificabile e riguarder\u00e0 l\u2019intero immobile una volta realizzato, vengono erogati in tranche e non in una sola soluzione e questo ovviamente determina maggiori costi di istruttoria e perizia. Il mutuo chirografario<\/strong> \u00e8 un finanziamento, non assistito da ipoteca, che prevede rate di pagamento posticipate.<\/p>\n Per quanto riguarda gli interessi<\/strong> invece, la suddivisione<\/strong> \u00e8 tra interessi compensativi o corrispettivi e moratori<\/strong>. I primi sono dovuti nel caso in cui non sia stato fissato un termine per la restituzione. Se invece viene fatto scadere il termine per il pagamento, il creditore dalla scadenza del termine per l\u2019adempimento ha diritto agli interessi compensativi, ma nel caso in cui il creditore abbia provveduto alla costituzione in mora, gli interessi saranno dovuti per il ritardo e quindi si tratter\u00e0 di interessi moratori.<\/p>\n Un fenomeno odioso \u00e8 quello dell\u2019anatocismo, ovvero degli interessi sugli interessi<\/strong>. Da Aprile 2016, l\u2019Articolo 120, comma 2 del TUB (Testo Unico Bancario) definisce un ritorno all\u2019anatocismo con una capitalizzazione annuale e non pi\u00f9 trimestrale. L\u2019anatocismo \u00e8 vietato sugli interessi corrispettivi, \u00e8 stato invece reintrodotto per gli interessi di mora<\/strong> che possono essere capitalizzati.<\/p>\n Le spese<\/strong> relative al mutuo si suddividono in: una tantum<\/strong>, corrisposte una sola volta, e costi di mutuo ricorrenti<\/strong>. Le spese di mutuo una tantum sono ad esempio le spese di istruttoria, ovvero per stabilire se concedere o meno il finanziamento in base alla capacit\u00e0 del cliente, possono variare ed essere fisse o variabili. Vi sono poi le spese come quelle di perizia, l\u2019imposta sostitutiva dell\u2019imposta di registro, le spese notarili che variano in funzione dell\u2019atto e di chi eroga il mutuo. Importante: l\u2019art.7 della legge 40\/2007 (Legge Bersani) stabilisce che nessuna penale \u00e8 dovuta per l\u2019estinzione anticipata o parziale di mutui stipulati dal 2 Febbraio 2007 in poi<\/strong>. I costi di mutuo ricorrenti invece, sono le spese di gestione ordinaria<\/strong> per il rilascio della certificazione e le spese per l\u2019assicurazione sul mutuo come quella incendio, obbligatoria che dipende dal costo dell\u2019immobile e dalla durata del mutuo.<\/p>\n Per informazioni rivolgetevi a Codici<\/strong> Via G.Belluzzo 1, 00149 a Roma dal luned\u00ec al venerd\u00ec dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 oppure inviateci una e-mail<\/strong> a http:\/\/codici.org\/servizi-bancari.html<\/a> oppure a segreteria.sportello@codici.org<\/a> o chiamare allo 06.5571996<\/strong><\/div>\n<\/div>\n <\/br>
\nFonte: CODICI: Mutui: tutto quello che c\u2019\u00e8 da sapere<\/a><\/p>\n