Vai al contenuto
domenica 9 agosto 2026 Testata di informazione e tutela dei consumatori A cura di Sportello Consumatori
Le news dei CONSUMATORI .org

Diritti, risparmio e scelte consapevoli.
Ogni giorno, dalla parte dei cittadini.

Hai un problema? Segnalalo alla redazione

contenuto_storico

Il reddito è più basso o non c’è? Occorrono prove per dimostrarlo

L’ufficio può ricorrere al “sintetico”, ma il contribuente è sempre nelle condizioni di poter controbattere .. leggi il seguito

Il reddito è più basso o non c’è? Occorrono prove per dimostrarlo

L’ufficio può ricorrere al “sintetico”, ma il contribuente è sempre nelle condizioni di poter controbattere

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’art. 38 del DPR n. 600 del 1973 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. “redditometro”, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr, ex multis, Cass. n. 17534/2019).
 
Ordinanza n. 1244 del 21 gennaio 2020 (udienza 9 ottobre 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Fracanzani Marcello Maria
Art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento sintetico – È legittimo l’accertamento fondato sui fattori-indice della capacità contributiva – Il contribuente ha l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore