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Cassazione: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi

Le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi Nell’ambito delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme tributarie le sopratasse

Cassazione: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi
Cassazione: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi
Annamaria Villafrate |
Le sanzioni amministrative, tributarie comprese, implicano una responsabilità personale e quindi non si trasmettono agli eredi
La violazione di norme tributarie prevede l'applicazione sanzioni pecuniarie amministrative che in quanto tali non si trasmettono agli eredi perché la loro applicazione consegue a una responsabilità personale

Le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi

Nell'ambito delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme tributarie le sopratasse sono state sostituite da sanzioni dello stesso importo ad opera dell'art. 26 comma 1 del dlgs n. 472/1997. Le sopratasse devono considerarsi quindi sanzioni a tutti gli effetti e in quanto tali intrasmissibili agli eredi che sancito dall'art. 8 del citato dlgs n. 472. Concetto ribadito dall'ordinanza n. 31340/2022 della Cassazione (sotto allegata)

La responsabilità "personale" precide la trasmissione agli eredi

L'affermazione degli Ermellini consegue a una vicenda che ha inizio quando un contribuente ricorre alla CTP per contestare il pagamento di una cartella del 2007. Il ricorso viene respinto, per poi essere riassunto dagli eredi, a causa della morte del contribuente durante il procedimento instaurato davanti alla CTR.

La commissione respinge il ricorso anche in sede di appello, rilevando la sussistenza di un debito del de cuius per il mancato pagamento dell'Iva e ritenendo corretta l'applicazione della sanzione di legge sull'imposta non pagata, omissione che non consegue a un errore di forma, ma a una vera e propria evasione.

Gli eredi in Cassazione contestano alla CTR di aver ritenuto che anche la sanzione si trasmettesse agli eredi. Motivo che la Cassazione accoglie, ricordando che, a differenza delle sanzioni civili, che hanno funzione risarcitoria e deterrente, quelle amministrative e tributarie hanno invece "carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzioni piuttosto che da un altro.a tale scelta si ricollega regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio della in trasmissibilità quale corollario del carattere personale della responsabilità."

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