- Domanda indennità di accompagnamento sui moduli Inps
- Non è requisito imprescindibile barrare la casella
- Indennità di accompagnamento: la domanda
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Indennità di accompagnamento: la Cassazione torna sui requisiti della domanda
Avv. Francesco Pandolfi – Indennità di accompagnamento e requisiti formali della domanda. La Corte di Cassazione periodicamente ritorna sul tema: lo aveva
La Cassazione conferma il proprio orientamento sull'indennità di accompagnamento. La domanda non richiede la formale compilazione dei moduli Inps
Avv. Francesco Pandolfi - Indennità di accompagnamento e requisiti formali della domanda. La Corte di Cassazione periodicamente ritorna sul tema: lo aveva fatto già con l'ordinanza n. 74/2020 (leggi Indennità di accompagnamento: la Cassazione detta i requisiti) ed ora, nuovamente, ripropone l'analisi con l'ordinanza della Sezione 6L n. 315 del 10 gennaio 2020.
La questione posta è la seguente.
Per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda tutto quello che la norma richiede è la semplice compilazione dei moduli approntati dall'Inps, stesura che va eseguita senza formalismi o formule preconfezionate.
In altri termini, è sufficiente che la domanda permetta di individuare la prestazione richiesta, questo per fare in modo che la procedura amministrativa si svolga con regolarità.
Tutto qui.
L'effetto diretto di questa impostazione non formalistica è che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui presenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Infatti, ribadisce la Corte, all'istituto previdenziale è fatto divieto di introdurre nuove cause di improcedibilità o di improponibilità della domanda, in una materia così delicata che deve per forza di cose ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 della Costituzione.
Le domande tendenti ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica comprovante la natura delle infermità sono presentate all'Inps, secondo le modalità / formalità che questo ente decide di fissare.
L'Istituto invia le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
Questo è lo schema procedurale di partenza, non ci sono altre previsioni.
Pertanto: alla certificazione medica da allegare con indicazione delle infermità non si aggiunge niente con riferimento all'indennità di accompagnamento, anche se il modello che fornisce l'Inps richiede di barrare l'ipotesi ritenuta sussistente.
Tutto questo per dire che il fatto di non barrare la casella presente sul modulo, relativa alla dicitura che la persona è impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che la persona necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere atti quotidiani della vita, non implica alcuna conseguenza stando alle precise indicazioni della Corte e, in ultima analisi, non fa scattare alcun pregiudizio a carico di chi ha presentato la domanda.
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